Roma. Scuole paritarie e Coronavirus
Della particolare congiuntura risente e risentirà in maniera particolare la scuola paritaria che accoglie intorno a 880.000 studenti in più di 12.000 scuole.
Può non essere scontato rammentare che le scuole paritarie sono per l’art 1 della Legge 62/2000 scuole che svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque e la parità è riconosciuta a fronte di requisiti e impegni molto rigorosi come è lecito aspettarsi per un servizio così essenziale.
Nel nostro Paese a differenza di molti altri paesi europei (Francia, Spagna, etc.) lo Stato sostiene le scuole paritarie con contributi non significativi, basti osservare che di media allo Stato uno studente di scuola paritaria costa 500 Euro ogni anno a fronte degli Euro 8.200 annui per ogni alunno iscritto negli istituti pubblici – secondo i dati di fonte Ocse.
In conseguenza della chiusura cautelativa delle scuole si è posto, altresì il tema del pagamento dovuto o meno delle rette per le scuole paritarie.
Secondo un approccio squisitamente giuridico si tratta di verificare se sia configurabile una impossibilità totale o parziale della prestazione da parte della scuola con le diverse conseguenze previste dagli art.li 1463 e 1464 c.c..
Nel caso cosiddetto di “impossibilità totale” la parte è liberata dalla prestazione dovuta, non può chiedere all’altra la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme della ripetizione dell’indebito.
Qualora, invece, la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta, salva la facoltà di recedere dal contratto se non ha interesse all’adempimento parziale.
Con riguardo alle rette appare condivisibile l’affermazione che nonostante la rateizzazione mensile, si tratta di un pagamento di servizio educativo riferito all’intero anno scolastico, cioè dei 12 mesi per la gestione e di 14 mesi per i costi del personale. Considerando, quindi, la retta annuale, non sarebbe possibile ragionare su base mensile nella richiesta di interruzione/sospensione die pagamenti da parte delle famiglie.
Rimane comunque significativo l’accertamento della erogazione completa o parziale del servizio scolastico.
Per le scuole – di norma le primarie e secondarie – che hanno proseguito l’attività scolastica con la didattica “differita”, a distanza (c.d. metodologia on line), la prestazione della scuola è da considerarsi compiuta, tanto che gli alunni verranno valutati alla fine dell’anno scolastico e, quindi, la retta annuale dovrebbe essere corrisposta per intero.
Nel diverso caso, invece, in cui il servizio educativo fosse mancato o ridotto – come di norma nelle scuole dell’infanzia e nei “nidi” – almeno una riduzione della retta mensile appare ragionevole. Tale riduzione dovrà comunque essere effettuata sulla base di criteri coerenti con il bilanciamento delle rispettive prestazioni tra scuole e famiglie, il rispetto della capacità occupazionale dell’ente e della sostenibilità economica aziendale in vista del prossimo anno scolastico (molteplici gli strumenti da utilizzare nel caso, da una due diligence completa a svariate modalità di accordi con fornitori e fruitori, che nel presente contributo possono solo essere accennati).
L’ambito giuridico non sarà evidentemente l’unico da considerare nelle decisioni che le scuole paritarie sono invitate ad assumere: emergono senza dubbio, infatti, dinamiche relazionali con le famiglie degli alunni ed essendo la continuità delle relazioni requisito fondamentale per il futuro delle scuole paritarie che le famiglie hanno scelto per adesione allo specifico progetto educativo.
Inoltre l’ambito economico, della sostenibilità delle scuole paritarie rappresenta una tra le prime evidenti criticità, poiché ricavi sensibilmente ridotti a fronte di una non corrispondente riduzione di costi minano la continuità delle scuole paritarie.
I Decreti legge di recente emanazione (DL 23/2020 e DL 18/2020) hanno introdotto misure di sostegno economico per le piccole e medie imprese, tuttavia, l’interpretazione non sempre conforme delle relative disposizioni , soprattutto con riferimento alla natura giuridica dei soggetti beneficiari, potrebbe rendere non agevole ed automatico l’accesso al credito per un’ampia categoria di enti (es. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti no profit) che tradizionalmente si occupano di istruzione e quindi gestiscono scuole paritarie.
Inoltre, la natura di prestito dell’elargizione ( per quanto poco onerosa in ragione della garanzia statale, dei tassi di interesse contenuti e dei tempi non brevi di restituzione) avrebbe la funzione di consentire la coperture dei costi nel momento emergenziale, ma non potrà rappresentare uno strumento per l’indennizzo delle perdite economiche strutturali di cui al momento è difficile quantificare l’ammontare.
La prevedibile chiusura di diverse scuole paritarie (si stimano in almeno il 23%) avrebbe un impatto significativo sulla scuola pubblica, che dovrebbe accogliere nuovi studenti (circa 300.000) in un periodo già straordinario di riorganizzazione didattica e anche logistica e di spazi di insegnamento in un’edilizia scolastica non ovunque all’avanguardia. A questo si aggiungerebbero i costi sociali conseguenti all’immediata condizione di disoccupazione dei circa 40.000 lavoratori delle scuole paritarie che verrebbero chiuse.
La complessità che è ulteriormente evidenziata da questa straordinaria congiuntura e la insufficienza di un approccio esclusivamente giuridico limitato alla debenza o meno delle rette, sembrano imporre al Paese (e non solo alle scuole paritarie) una visione più strategica che tenga conto di scelte che, peraltro, il nostro Stato ha già compiuto riconoscendo le scuole paritarie come soggetti che a pieno titolo svolgono un servizio pubblico ma che molto timidamente ha attuato.
Gli strumenti possono essere molteplici, iniziando con le detrazioni integrali delle rette per arrivare (….. senza neppure troppo osare se solo si considerano altre esperienze di paesi a noi vicini e membri della EU) a prevedere la copertura dei costi degli insegnanti delle scuole paritarie da parte dello Stato.
Si abbandonerebbe così un approccio ideologico che ha segnato in maniera negativa la vicenda delle scuole paritarie nel nostro Paese a favore di un necessario perseguimento del bene comune e in particolare del diritto all’istruzione costituzionalmente previsto, che dovrebbe essere non solo riconosciuto ma anche effettivamente garantito.
Firenze, 24 Aprile 2020
Avv. Enrico Sarti
Sarti Colombo e Associati
> https://www.laetabenefitsrl.com/scuole-paritarie-e-coronavirus-istituti-religiosi/
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